Il Cliente ha il diritto — irrinunciabile e sempre esercitabile — di presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie con il Consulente Finanziario Autonomo.

01 Cos'è l'ACF

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo istituito presso la CONSOB per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori e intermediari finanziari, inclusi i Consulenti Finanziari Autonomi. Il ricorso all'ACF è gratuito per l'investitore e rappresenta un'alternativa rapida ed efficace rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

02 Quando è Possibile Ricorrere all'ACF

Il Cliente può presentare ricorso per controversie relative alla violazione da parte del Consulente degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Sono escluse dall'operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme superiori a € 500.000, i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del Consulente e i danni che non hanno natura patrimoniale.

03 Diritto Irrinunciabile

Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto di consulenza. Il ricorso all'ACF non pregiudica il diritto del Cliente di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

04 Come Presentare Ricorso

Per presentare un ricorso all'ACF o per ottenere maggiori informazioni sulle procedure e i requisiti, fare riferimento al sito ufficiale: www.acf.consob.it